(Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze- art. 23)
                              Art. 23. 

 
  Il Consiglio di  presidenza  puo',  quando  lo  ritenga  opportuno,
convocare riunioni generali straordinarie  di  sua  iniziativa  o  su
domanda motivata e sottoscritta da almeno 50 soci.