(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 10)
                              Art. 10. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 14) 

 
  Le liste dei candidati per ogni collegio devono  essere  presentate
da non meno di 500 e non piu' di 1000 elettori iscritti  nelle  liste
elettorali del collegio. 
  I nomi dei candidati devono essere elencati  e  contrassegnati  con
numeri  arabi  progressivi,  secondo  l'ordine  di  precedenza,  agli
effetti dell'art. 54, sesto comma. 
  La candidatura deve essere accettata con dichiarazione  firmata  ed
autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i  cittadini  residenti
all'estero, l'autenticazione della firma dev'essere richiesta  ad  un
ufficio diplomatico o consolare. 
  Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati  non  minore
di tre e non  maggiore  del  numero  dei  deputati  da  eleggere  nel
collegio e deve indicare cognome, nome, paternita' e luogo di nascita
dei singoli candidati.