(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 11)
                              Art. 11. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 15 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 9) 

 
  Le liste dei candidati  per  il  collegio  unico  nazionale  devono
essere presentate da non meno di venti delegati  effettivi  di  liste
aventi lo stesso contrassegno che assumera' la lista per il  collegio
unico nazionale. 
  Ciascuna lista per il collegio unico nazionale dove comprendere  un
numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni. 
  Nessuno puo' essere candidato nel collegio unico nazionale  se  non
e' candidato in un collegio circoscrizionale. 
  Nessun candidato puo' essere compreso in liste del  collegio  unico
nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni  diversi,  ne'  in
piu' di tre  liste  circoscrizionali,  pena  la  nullita'  della  sua
elezione.