(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 12)
                              Art. 12. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 27) 

 
  Le liste dei  candidati  devono  essere  presentate,  per  ciascuna
circoscrizione,  alla  cancelleria  della  Corte  di  appello  o  del
Tribunale indicati nella tabella A, allegata alla presente legge, non
piu' tardi delle ore 16 del  quarantacinquesimo  giorno  anteriore  a
quello della votazione, insieme con gli atti  di  accettazione  delle
candidature, i certificati di nascita, o documento equipollente,  dei
candidati e la dichiarazione firmata, anche  in  atti  separati,  dal
prescritto numero di elettori. 
  Tale dichiarazione deve essere  corredata  dei  certilicati,  anche
collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali  appartengono  i
sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste  elettorali
della circoscrizione. 
  I sindaci devono, nel termine  improrogabile  di  ventiquattro  ore
dalla richiesta, rilasciare tali certificati. 
  La firma degli elettori, indicante il nome,  cognome  e  paternita'
del sottoscrittore, deve essere autenticata da  un  notaio  o  da  un
cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste
l'elettore dichiara di  essere  iscritto.  Per  tale  prestazione  e'
dovuto al notaio o al cancelliere  l'onorario  di  lire  1  per  ogni
sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 160. 
  Nessun elettore  puo'  sottoscrivere  per  piu'  di  una  lista  di
candidati. 
  Insieme  con  la  lista,  dev'essere  presentato  un   modello   di
contrassegno, anche  figurato,  o  dev'essere  dichiarato  con  quale
contrassegno depositato presso il  Ministero  dell'interno  la  lista
intenda distinguersi e collegarsi con il collegio unico nazionale, La
dichiarazione  di  presentazione  della  lista  dei  candidati   deve
contenere anche l'indicazione di due  delegati  effettivi  e  di  due
supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 17 e
a presentare eventualmente la lista dei candidati al  collegio  unico
nazionale per la utilizzazione dei voti residuali. 
  La  cancelleria  della   Corte   di   appello   o   del   Tribunale
circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle  liste
dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e,  secondo
l'ordine di presentazione, attribuisce a  ciascuna  lista  un  numero
progressivo, facendone cenno nella ricevuta.