(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 13)
                              Art. 13. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 17) 

 
  Le liste dei candidati al collegio unico  nazionale  devono  essere
presentate  alla  cancelleria  della  Corte  di  cassazione,  che  e'
costituita in ufficio centrale nazionale, non piu' tardi delle ore 16
del trentesimo giorno anteriore a quello  della  votazione,  con  gli
atti di accettazione delle candidature, i certificati  di  nascita  o
documento   equipollente   dei   candidati,   le   dichiarazioni   di
presentazione  dei  delegati  di   lista   e   l'attestazione   della
cancelleria della Corte d'appello o  del  Tribunale  circoscrizionale
dalla quale risulti per ciascun candidato  che  e'  compreso  in  una
lista circoscrizionale. 
  La  cancelleria  della  Corte   di   cassazione   deve   rilasciare
immediatamente ricevuta  delle  liste  dei  candidati  presentate  e,
secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a  ciascuna  lista  un
numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.