(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 15)
                              Art. 15. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 19) 

 
  La Corte di cassazione, composta da  un  presidente  di  sezione  e
quattro consiglieri svelti dai primo presidente  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione del decreto di  convocazione  dei  comizi,  entro
cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito  nel  primo  comma
dell'art. 13: 
    1) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano
sottoscritte dal numero di delegati di lista prescritto, e riduce  al
limite stabilito quelle contenenti un numero eccedente di  candidati,
cancellando gli ultimi nomi; 
    2) cancella dalle liste i nomi dei candidati pel quali manchi  la
prescritta accettazione e di quelli che non abbiano compiuto 25  anni
al giorno dell'elezione; 
    3) verifica se i candidati  al  collegio  unico  nazionale  siano
compresi in almeno una lista circoscrizionale; 
    4) provvede per mezzo del Ministero dell'interno a pubblicare  le
liste con il relativo  contrassegno  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  a
comunicarle   alle   prefetture   dei    capoluoghi    dei    collegi
circoscrizionali,  perche'  ne  diano  notizia  all'ufficio  centrale
circoscrizionale.