(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 17)
                              Art. 17. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 20) 

 
  Con dichiarazione scritta su carta  libera,  e  autenticata  da  un
notaio o da un  sindaco  della  circoscrizione,  i  delegati  di  cui
all'art. 12, o persone da essi autorizzate in forma autentica,  hanno
diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione e alla Corte di
appello o al Tribunale  circoscrizionale,  due  rappresentanti  della
lista: uno  effettivo  e  l'altro  supplente,  scegliendoli  fra  gli
elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto
di designazione dei rappresentanti  e'  presentato  alla  cancelleria
della  pretura,  nella  cui  circoscrizione  ha   sede   la   sezione
elettorale,  entro  l'ottavo  giorno  antecedente  a   quello   delle
elezioni. 
  La cancelleria ne rilascia  ricevuta  e  provvede  all'invio  delle
singole designazioni alla segreteria delle sezioni. 
  L'atto di  designazione  dei  rappresentanti  presso  la  Corte  di
appello o il Tribunale circoscrizionale e' presentato, entro  le  ore
12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte
di appello o del Tribunale circoscrizionale,  la  quale  ne  riliscia
ricevuta. 
  Il  rappresentante  di  ogni  lista  di  candidati  ha  diritto  di
assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale,  sedendo  al
tavolo dell'ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in  luogo  che
gli permetta  di  seguire  le  operazioni  elettorali,  e  puo'  fare
inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. 
  Il presidente, uditi gli scrutatori, puo'  con  ordinanza  motivata
fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza  o
che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il  regolare
procedimento delle operazioni elettorali.