(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 18)
                              Art. 18. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 27) 

 
  Entro il trentesimo giorno successivo a quello della  pubblicazione
del decreto  di  convocazione  dei  comizi  elettorali,  a  cura  del
sindaco, sono preparati  i  certificati  di  iscrizione  nelle  liste
elettorali che  devono  essere  consegnati  agli  elettori  entro  il
quarantesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. 
Il certificato  indica  la  circoscrizione,  la  sezione  alla  quale
l'elettore appartiene, il luogo della riunione,  il  giorno  e  l'ora
della votazione e reca un tagliando, che e' staccato dal presidente e
dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. 
  Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato e'
effettuata  a  domicilio   ed   e'   constatata   mediante   ricevuta
dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo
servizio con lui convivente. 
  Quando il certificato sia rifiutato o la  persona,  alla  quale  e'
fatta la consegna, non posa o  non  voglia  rilasciare  ricevuta.  Il
messo redige apposita dichiarazione. 
  Per gli elettori residenti fuori del  comune,  i  certificati  sono
rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del comune  di
loro residenza, se questa sia conosciuta. 
  Per i militari delle  Forze  armate  e  gli  appartenenti  a  corpi
militarmente organizzati al servizio dello Stato,  i  quali  prestino
servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti
dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del  decreto  di
convocazione dei comizi  elettorali,  devono  richiedere  al  sindaco
competente la trasmissione dei certificati elettorali, per  eseguirne
poi, immediatamente, la consegna agli interessati. 
  Gli elettori, dal  trentesimo  giorno  antecedente  sino  a  quello
dell'elezione compreso, possono personalmente ritirare il certificato
d'iscrizione nella lista elettorale,  se  non  lo  abbiano  ricevuto:
della consegna si fa annotazione in apposito registro. 
  Se un certificato sia smarrito o divenuto  inservibile,  l'elettore
ha diritto, presentandosi personalmente fino a tutto il giorno  lette
le elezioni, e previa annotazione in apposito registro, di  ottenerne
dal sindaco un altro, munito  di  speciale  contrassegno,  sul  quale
dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato. 
  Qualora i certificati elettorali  non  siano  distribuiti  o  siano
distribuiti   irregolarmente,   il   presidente   della   commissione
elettorale, previ sommari accertamenti, puo' nominare un  commissario
che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati. 
  Ai fini del presente articolo,  l'ufficio  comunale  rimane  aperto
quotidianamente, anche nei  giorni  festivi,  dal  trentesimo  giorno
antecedente le elezioni e nel giorno stesso  delle  elezioni,  almeno
dalle ore nove alle diciannove.