(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 19)
Art. 19.
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 22)
La commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le
liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni
prima della data di convocazione dei comizi.