(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 19)
                              Art. 19. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 22) 

 
  La commissione elettorale  mandamentale  trasmette  al  sindaco  le
liste elettorali di sezione per  la  votazione  almeno  dieci  giorni
prima della data di convocazione dei comizi.