(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 20)
                              Art. 20. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 23) 

 
  Nelle ore antimeridiane del giorno  che  precede  le  elezioni,  il
sindaco provvede a far  consegnare  al  presidente  di  ogni  ufficio
elettorale: 
    1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 
    2)  un  esemplare  della  lista  degli  elettori  della  sezione,
autenticata dalla commissione  elettorale,  e  un  estratto  di  tale
lista, autenticato in ciascun foglio dal  sindaco  e  dal  segretario
comunale, per l'affissione; 
    3) cinque copie del manifesto contenente le liste  dei  candidati
della circoscrizione: una copia rimane  a  disposizione  dell'ufficio
elettorale  e  le  altre  devono  essere  affisse  nella  sala  della
votazione; 
    4) i verbali di nomina degli scrutatori; 
    5) il pacco delle  schede  che  al  sindaco  e'  stato  trasmesso
sigillato dalla prefettura, con  indicazione  sull'involucro  esterno
del numero delle schede contenute; 
    6) due urne del tipo descritto nell'art. 22; 
    7) due cassette o  scatole  per  la  conservazione  delle  schede
autenticate da consegnare agli elettori; 
    8) congruo numero di matite copiative per il voto.