(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 21)
                              Art. 21. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 24) 

 
  Le schede sono di carta consistente, di tipo unico  e  di  identico
colore  per  ogni  collegio;  sono  formate  a  cura  del   Ministero
dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello  descritto
nelle tabelle B e C allegate alla presente  legge  e  riproducono  in
fac-simile i contrassegni di tutte le liste  regolarmente  presentate
nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di  cui  all'art.
14, n. 5. 
  Le schede  devono  pervenire  agli  uffici  elettorali  debitamente
piegate. 
  Nella  parte  centrale  sono   tracciate   le   linee   orizzontali
sufficienti a contenere i voti di preferenza. 
  Sono vietati altri segni o indicazioni.