(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 24)
                              Art. 24. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 27 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 11) 

 
  In ciascuna sezione e' costituito un ufficio  elettorale,  composto
di un presidente, di cinque scrutatori, dei  quali  il  piu'  anziano
assume le funzioni  di  vice  presidente,  e  di  un  segretario.  Il
presidente e' designato dal primo presidente della Corte  di  appello
competente  per  territorio  fra  i  magistrati,   gli   avvocati   e
procuratori dell'avvocatura  dello  Stato,  che  esercitano  il  loro
ufficio nel distretto della  Corte  stessa  e,  occorrendo,  tra  gli
impiegati civili a riposo, i  funzionari  appartenenti  ai  personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai  e  vice  pretori
onorari e quei cittadini che, a giudizio del primo presidente,  siano
idonei all'ufficio, esclusi i dipendenti dai Ministeri  dell'interno,
delle poste e telecomunicazioni e  dei  trasporti,  ed  altresi'  gli
appartenenti a Forze armate in servizio. 
  Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello,  e'  tenuto  al
corrente, con le norme  da  stabilirsi  dal  Ministero  di  grazia  e
giustizia d'accordo con quello dell'interno,  un  elenco  di  persone
idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. 
  In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni
tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza
il sindaco o un suo delegato. 
  L'enumerazione di queste categorie, salvo  quella  dei  magistrati,
non implica ordine di precedenza per la designazione. 
  Delle designazioni e' data notizia ai magistrati ed al  cancellieri
e vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei
rispettivi  capi   gerarchici;   agli   altri   designati,   mediante
notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari  di  pretura  o
dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali. 
  Al presidente dell'ufficio elettorale e'  corrisposto  dal  Comune,
nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000  al
lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di  missione,  se
dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari
di grado 5° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. 
  Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta,  se  dovuto,
il trattamento di missione inerente al grado rivestito.