Art. 25. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 28 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 12) Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale Sentiti i rappresentanti di lista, se gia' designati, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi sempre i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'. Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista, se gia' designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 7° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito".