(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 25)
                              Art. 25. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 28 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 12) 

 
  Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti  le  elezioni,  in
pubblica adunanza,  preannunziata  due  giorni  prima  con  manifesto
affisso nell'albo pretorio  del  Comune,  la  Commissione  elettorale
comunale Sentiti  i  rappresentanti  di  lista,  se  gia'  designati,
procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune  che
siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi sempre i candidati. 
Qualora la nomina non sia fatta ad unanimita', ciascun  membro  della
Commissione vota per due nomi  e  si  proclamano  eletti  coloro  che
abbiano ottenuto un maggior numero di voti.  A  parita'  di  voti  e'
proclamato eletto l'anziano di eta'. 
  Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i
rappresentanti  di  lista,  se  gia'  designati,  alla  nomina  degli
scrutatori con l'assistenza del segretario comunale. 
  Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica  nel  piu'  breve
termine, e al piu' tardi non oltre  il  sesto  giorno  precedente  le
elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario  o
di un messo comunale. 
  A ciascuno degli scrutatori il Comune, nel quale ha sede  l'ufficio
elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 1500 al
lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di  missione,  se
dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari
di grado 7° dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. 
  Ai funzionari statali di grado superiore al 7° spetta,  se  dovuto,
il trattamento di missione inerente al grado rivestito".