(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 26)
                              Art. 26. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 29 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 
                                 13) 

 
  Il  segretario  del  seggio  e'  scelto,  prima   dell'insediamento
dell'ufficio elettorale, dal presidente di  esso,  fra  gli  elettori
residenti nel comune che sappiano leggero e scrivere, preferibilmente
nelle categorie seguenti: 
    1) funzionari appartenenti al personale delle  cancellerie  degli
uffici giudiziari; 
    2) notai; 
    3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali; 
    4) ufficiali giudiziari. 
  Al segretario e' corrisposto, dal Comune, in cui ha sede  l'ufficio
elettorale, l'onorario giornaliero  di  lire  1800,  al  lordo  delle
ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella
misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di  grado  7°
dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. 
  Il processo verbale e' redatto dal segretario in due  esemplari,  e
in esso dev'essere tenuto conto di  tutte  le  operazioni  prescritte
dalla presente legge. Il processo verbale e' atto pubblico.