(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 27)
                              Art. 27. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 30) 

 
  Le spese per il trattamento di missione  e  l'onorario  corrisposti
dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai  segretari,
sono rimborsate dallo Stato.