(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 27)
Art. 27.
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 30)
Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti
dal comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari,
sono rimborsate dallo Stato.