(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 28)
                              Art. 28. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 31) 

 
  L'ufficio  di  presidente,  di  scrutatore  e  di   segretario   e'
obbligatorio per le persone designate. 
  Lo  scrutatore  piu'  anziano  che  assume  le  funzioni  di   vice
presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di  assenza
o d'impedimento. 
  Tutti i membri dell'ufficio, compresi i  rappresentanti  di  lista,
sono considerati, per  ogni  effetto  di  legge,  pubblici  ufficiali
durante l'esercizio delle loro funzioni.