(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 29)
                              Art. 29. 
                (D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 33) 

 
  Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni,  il  presidente
costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli  scrutatori  e  il
segretario e invitando ad  assistere  alle  operazioni  elettorali  i
rappresentanti delle liste dei candidati. 
  Se tutti o alcuno degli scrutatori non  siano  presenti  o  ne  sia
mancata  la  designazione,  il  presidente  chiama  in   sostituzione
alternativamente  l'anziano  e  il  piu'  giovane  tra  gli  elettori
presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano  rappresentanti
di liste di candidati.