(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 9)
                               Art. 9. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art 13 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, artt. 
                               8 e 27) 

 
  I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della
Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
  Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera
nel limiti dell'art. 61 della Costituzione. 
  La votazione per l'elezione della Camera ha  luogo  entro  settanta
giorni dalla fine della precedente. 
  I sindaci di tutti i  comuni  della  Repubblica  danno  notizia  al
pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.