(Testo Unico - Art. 60)
                              Art. 60. 
 (Ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni Notificazione). 
 
  Il Ministero dei lavori pubblici per le case  economiche  costruite
dal Ministero stesso o dalla cessata Unione  edilizia  nazionale  nei
paesi colpiti da terremoti e non cedute ai comuni, le Amministrazioni
dello Stato civili e militari per le case concesse ad uso di alloggio
ai propri dipendenti, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato  e
l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per  le  case  di  loro
proprieta', l'istituto nazionale per le case  degli  impiegati  dello
Stato per la gestione propria  e  per  quella  del  cessato  Istituto
romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato  in  Roma,
quando gli alloggi  sono  ceduti  in  proprieta',  dati  in  affitto,
concessi in uso ad impiegati, salariati o pensionati,  riscuotono  le
quote del prezzo, le pigioni ed  i  canoni  d'uso  mediante  ritenuta
sugli  stipendi,  salari  o  pensioni,  fino  alla  meta'   di   tali
emolumenti. 
  L'amministrazione creditrice delle quote del  prezzo  o  pigioni  o
canoni  d'uso  notifica  l'importo  delle   ritenute   da   eseguirsi
mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni, agli uffici  ai  quali
compete ordinare il pagamento di tali assegni e, qualora si tratti di
impiegati, salariati o  pensionati  statali,  ne  da'  notizia  anche
all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.