(Testo Unico - Art. 66)
                              Art. 66. 
(Agevolazioni fiscali e modalita' per le deleghe di cui al precedente
                             articolo). 
 
  La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato e' esente
da tassa di bollo e dalla registrazione e deve  essere  trasmessa  in
duplice esemplare ed in copia all'ufficio  ordinatore  del  pagamento
dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta e
al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata  delegata
o della parte che non eccede  il  quinto,  valutata  al  netto  delle
ritenute, dello stipendio o della pensione. 
  Accettata la delegazione per la quota intera o  ridotta,  l'ufficio
ordinatore  trasmette  un  esemplare  della   medesima   all'istituto
interessato,   e   altro   esemplare   all'Amministrazione   centrale
competente per la emissione del prescritto ruolo di variazione.