(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 38)
                              Art. 38. 

 
  I  sanitari  che  si  rendano  colpevoli  di   abusi   o   mancanze
nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al
decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare  da
parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della  provincia  nel  cui
Albo sono iscritti. 
  Il procedimento disciplinare e' promosso d'ufficio o  su  richiesta
del prefetto o del procuratore della Repubblica.