(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 39)
                              Art. 39. 

 
  Quando risultano fatti che possono formare oggetto di  procedimento
disciplinare,   il   presidente,   verificatene   sommariamente    le
circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso  il
sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. 
  Il presidente fissa la data della seduta per il  giudizio,  nomina,
il relatore e provvede a notificare all'interessato: 
    a) la menzione circostanziata degli addebiti; 
    b) il termine non inferiore  a  giorni  venti  e  prorogabile  su
richiesta dell'interessato, entro il quale egli puo' prendere visione
degli atti relativi al suo  deferimento  a  giudizio  disciplinare  e
produrre le proprie controdeduzioni scritte; 
    c)  l'indicazione  del  luogo,  giorno  ed   ora   del   giudizio
disciplinare; 
    d) l'espresso avvertimento che,  qualora  non  si  presenti  alla
seduta del Consiglio, si procedera' al giudizio in sua assenza. 
  Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato puo'  chiedere  di
essere sentito.