(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 40)
                              Art. 40. 

 
  Le sanzioni disciplinari sono: 
    1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a  non
ricadere nella mancanza commessa; 
    2) la censura,  che  e'  una  dichiarazione  di  biasimo  per  la
mancanza commessa; 
    3) la sospensione dall'esercizio della professione per la  durata
da uno a sei mesi, salvo quanto e' stabilito dal successivo art. 43; 
    4) la radiazione dall'Albo.