(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 42)
                              Art. 42. 

 
  La condanna per uno dei reati  previsti  dal  Codice  penale  negli
articoli  446  (commercio  clandestino  o  fraudolento  di   sostanze
stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto), 550  (atti  abortivi  su
donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per  il
quale la legge commina la pena della  reclusione  non  inferiore  nel
minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto  la
radiazione dall'Albo. 
  Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo: 
    a) l'interdizione dai  pubblici  uffici,  perpetua  o  di  durata
superiore a tre anni, e la interdizione  dalla  professione  per  una
uguale durata; 
    b) il ricovero in un  manicomio  giudiziario  nei  casi  indicati
nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale; 
    c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva  preveduta
dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad
una colonia agricola o ad una casa di lavoro). 
  La  radiazione  nei  casi  preveduti  dal  presente  articolo,   e'
dichiarata dal Consiglio.