(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 43)
                              Art. 43. 

 
  Oltre  i  casi  di  sospensione  dall'esercizio  della  professione
preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione: 
    a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura; 
    b) l'applicazione provvisoria di una pena  accessoria  o  di  una
misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli articoli  140
e 206 del Codice penale; 
    c) la  interdizione  dai  pubblici  uffici  per  una  durata  non
superiore a tre anni; 
    d) l'applicazione di una  delle  misure  di  sicurezza  detentive
prevedute dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2  e  3
(ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero  in  manicomio
giudiziario); 
    e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive,
prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn.  1,
2, 3 e 4 (liberta' vigilata - divieto di  soggiorno  in  uno  o  piu'
comuni o in una o piu' province - divieto di  frequentare  osterie  e
(pubblici spacci di bevande alcooliche - espulsione  dello  straniero
dallo Stato). 
  La sospensione e'  dichiarata  dal  Consiglio.  Il  Consiglio  puo'
pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del  sanitario
ammonito dalla autorita' di pubblica sicurezza o contro il quale  sia
stato emesso mandato od ordine di comparizione o di  accompagnamento,
senza pregiudizio delle successive sanzioni. 
  Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino  a
quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da  cui  essa  e'
stata determinata.