Art. 44. Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale e' sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purche' egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso. E' altresi' sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confine di polizia o l'ammonizione.