(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 44)
                              Art. 44. 

 
  Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a
carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale e'  sottoposto
a giudizio disciplinare per il medesimo  fatto  imputatogli,  purche'
egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o  per
non averlo commesso. 
  E'    altresi'    sottoposto    a    procedimento     disciplinare,
indipendentemente dalla sospensione di cui  all'articolo  precedente,
il sanitario a carico del quale siano state applicate una  misura  di
sicurezza o il confine di polizia o l'ammonizione.