Art. 45. Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato. L'incolpato deve comparire personalmente. Non e' ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento. Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.