(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 45)
                              Art. 45. 

 
  Nel giorno fissato per il giudizio,  il  relatore  espone  i  fatti
addebitati e le circostanze  emerse  dall'istruttoria;  quindi  viene
sentito, ove sia presente, l'incolpato. 
  L'incolpato deve comparire personalmente. 
  Non e' ammessa l'assistenza di avvocati o  di  consulenti  tecnici,
salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario  il
loro intervento. 
  Chiusa  la  trattazione  orale  ed  allontanato   l'incolpato,   il
Consiglio decide.