(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 46)
                              Art. 46. 

 
  Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. 
  Per ogni seduta e' redatto apposito verbale contenente: 
    a) il giorno, mese ed anno; 
    b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti; 
    c) i giudizi esaminati e le questioni trattate; 
    d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. 
  I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.