(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 47)
                              Art. 47. 

 
  La decisione deve, a pena di  nullita',  contenere  la  indicazione
della data in cui e' stata adottata, dei  fatti  addebitati  e  delle
prove  assunte,  l'esposizione  dei  motivi,   il   dispositivo.   E'
sottoscritta da tutti i membri del  Consiglio,  che  vi  hanno  preso
parte. La decisione e' pubblicata  mediante  deposito  dell'originale
negli  uffici  di  segreteria  che  provvede  a   notificarne   copia
all'interessato. 
  Le disposizioni  dei  commi  precedenti  si  osservano,  in  quanto
applicabili,  per  i  provvedimenti  di  radiazione  dall'Albo  o  di
sospensione dall'esercizio professionale, da adottarsi ai  sensi  dei
(precedenti articoli 42 e 43.