(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 48)
                              Art. 48. 

 
  Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare
su richiesta del prefetto o del procuratore della  Repubblica  ovvero
nei procedimenti gia' iniziati trascuri di emettere le sue decisioni,
provvede il prefetto, sentito il Consiglio  provinciale  di  sanita',
con la procedura stabilita per  i  sanitari  condotti  nell'art.  75,
primo comma, del testo unico delle  leggi  sanitarie,  approvato  con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
  Il  provvedimento  del  prefetto  deve  essere  motivato  a   norma
dell'art. 47. 
  La disposizione dei precedenti commi si osserva  anche,  in  quanto
applicabile,  per  i  provvedimenti  di  radiazione  dall'Albo  o  di
sospensione dall'esercizio professionale, nei  casi  preveduti  negli
articoli 42 e 43.