(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 49)
                              Art. 49. 

 
  Dell'inizio e dell'esito di  ogni  giudizio  disciplinare  e'  data
immediata comunicazione, a cura del presidente,  al  prefetto  ed  al
procuratore della Repubblica territorialmente competenti  per  l'Albo
cui e' iscritto l'incolpato, nonche' alle medesime autorita' di altra
circoscrizione che abbiano promosso il giudizio. 
  I provvedimenti di sospensione dall'esercizio  professionale  e  di
radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti
gli Ordini o Collegi della categoria a cui  appartiene  il  sanitario
sospeso o radiato e alle autorita' ed agli enti ai quali deve  essere
inviato l'Albo a norma dell'art. 2. 
  I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di  sanitari  comunali
per quanto si riferisce all'esercizio della libera  professione,  non
possono avere esecuzione prima che il prefetto  della  provincia,  in
cui i  predetti  sanitari  prestano  servizio,  abbia  provveduto  ad
assicurare l'assistenza sanitaria del Comune, anche in  relazione  al
disposto dell'art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.