Art. 49. Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare e' data immediata comunicazione, a cura del presidente, al prefetto ed al procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui e' iscritto l'incolpato, nonche' alle medesime autorita' di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorita' ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2. I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari comunali per quanto si riferisce all'esercizio della libera professione, non possono avere esecuzione prima che il prefetto della provincia, in cui i predetti sanitari prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare l'assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al disposto dell'art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.