Art. 50. Il sanitario radiato dall'Albo puo' essere reiscritto, purche' siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivo' da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.