(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 50)
                              Art. 50. 

 
  Il sanitario radiato  dall'Albo  puo'  essere  reiscritto,  purche'
siano trascorsi cinque anni dal provvedimento  di  radiazione  e,  se
questa derivo' da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. 
  In ogni caso deve risultare che  il  radiato  ha  tenuto,  dopo  la
radiazione, irreprensibile condotta. 
  Sulla  istanza  di  reiscrizione  provvede  il  Consiglio  con   la
osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.