Art. 52. Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati centrali delle Federazioni, ai sensi dell'art. 15, lett. g), del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ed in quelli dinanzi alla Commissione centrale, ai sensi dell'art. 18, lettera b), dello stesso decreto, si osservano le precedenti disposizioni del presente capo. Nel primo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il presidente ed il Comitato centrale della Federazione; nel secondo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il presidente della Commissione centrale e la stessa Commissione. L'incolpato puo' essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttoria del procedimento. Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le facolta' attribuite ai prefetti ed ai procuratori della Repubblica relativamente ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell'Albo e le comunicazioni da farsi alle medesime autorita'.