(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 52)
                              Art. 52. 

 
  Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai  Comitati  centrali  delle
Federazioni, ai sensi dell'art. 15, lett. g), del decreto legislativo
13 settembre 1946, n. 233, ed  in  quelli  dinanzi  alla  Commissione
centrale, ai sensi dell'art. 18, lettera b), dello stesso decreto, si
osservano le precedenti disposizioni del presente capo. 
  Nel primo caso al presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio
s'intendono rispettivamente sostituiti il presidente ed  il  Comitato
centrale della Federazione; nel secondo  caso  al  presidente  ed  al
Consiglio  dell'Ordine   o   Collegio   s'intendono   rispettivamente
sostituiti il presidente  della  Commissione  centrale  e  la  stessa
Commissione. 
  L'incolpato  puo'  essere  sentito   per   rogatoria   nelle   fasi
istruttoria del procedimento. 
  Si osservano le disposizioni dei  precedenti  articoli  per  quanto
riguarda le facolta' attribuite ai prefetti ed ai  procuratori  della
Repubblica relativamente ai giudizi a carico  dei  sanitari  iscritti
nell'Albo e le comunicazioni da farsi alle medesime autorita'.