(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 41)
                              Art. 41. 
                 (Stabilimenti e depositi costieri) 

 
  Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o  esplosive
di cui al secondo comma dell'articolo 52  del  codice  sono  costieri
quando sono impiantati anche soltanto in parte entro  i  confini  del
demanio marittimo. 
  Sono considerati  costieri  quelli  impiantati  fuori  del  demanio
marittimo, che siano comunque collegati al mare o a corsi  d'acqua  o
canali marittimi, e quelli sistemati  anche  su  zone  non  demaniali
nell'interno dei depositi e degli  stabilimenti  indicati  nel  primo
comma dell'articolo 52 del codice.