(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 42)
                              Art. 42. 
                   (Competenza per le concessioni) 

 
  Le concessioni per distributori di oli minerali e  sottoprodotti  e
di altri carburanti sono fatte dal capo di compartimento con licenza;
quelle per i depositi costieri di soli  liquidi  combustibili  aventi
una capacita' complessiva non superiore a mille metri cubi, e che non
richiedono impianti di notevole  entita',  sono  fatte  con  atto  di
concessione di  durata  non  superiore  a  nove  anni  approvato  dal
direttore marittimo. 
  Le altre concessioni per impianto ed esercizio di stabilimenti e di
depositi costieri sono fatte con atto approvato dal ministro  per  la
marina mercantile.