(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 43)
Art. 43.
(Depositi promiscui)
E' vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme
con altre merci, salvo che l'interessato abbia ottenuto per tale
deposito l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 52
del codice.