(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 44)
                              Art. 44. 
                        (Norme di sicurezza) 

 
  Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme  di
sicurezza a essi relative, stabilite con  decreto  del  ministro  per
l'interno, di concerto con quello per la marina  mercantile,  sentita
la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.