(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 46)
                              Art. 46. 
                      (Parere del genio civile) 

 
  Sulla domanda di concessione  deve  essere  sentito  l'ufficio  del
genio civile, che  nell'esprimere  il  parere  indica  le  condizioni
tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione,
con particolare riguardo alla tutela  della  pubblica  incolumita'  e
all'osservanza, delle norme di sicurezza.