(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 48)
                              Art. 48. 
                      (Commissioni di collaudo) 

 
  Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in
tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati. 
  Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario  del
ministero della marina mercantile, da un  funzionario  del  ministero
dell'industria  e  commercio,  da  un  rappresentante  del  ministero
dell'interno, delegati dai rispettivi ministri nonche' dal  capo  del
compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio  del  genio
civile e dal comandante del corpo dei vigili del fuoco competenti per
territorio o  da  loro  delegati.  La  commissione  e'  nominata  dal
ministro per la marina mercantile. 
  Per i depositi e i distributori la cui concessione e' di competenza
del direttore marittimo o del capo dei  compartimento  marittimo,  il
collaudo e' effettuato da una commissione locale  composta  dal  capo
del compartimento, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio  civile
e dal comandante del corpo  dei  vigili  del  fuoco,  competenti  per
territorio, o da loro delegati.