Art. 48. (Commissioni di collaudo) Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati. Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del ministero della marina mercantile, da un funzionario del ministero dell'industria e commercio, da un rappresentante del ministero dell'interno, delegati dai rispettivi ministri nonche' dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati. La commissione e' nominata dal ministro per la marina mercantile. Per i depositi e i distributori la cui concessione e' di competenza del direttore marittimo o del capo dei compartimento marittimo, il collaudo e' effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo dei vigili del fuoco, competenti per territorio, o da loro delegati.