(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 49)
                              Art. 49. 
                             (Ispezioni) 

 
  Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere  sottoposti  a
frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo
comma dell'articolo precedente. 
  Ogni triennio si procede, da parte  di  detta  commissione,  a  una
visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri  esistenti
nella circoscrizione del compartimento marittimo. 
  Il ministro per la marina  mercantile,  d'accordo  con  quello  per
l'interno, puo' disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da
una commissione  composta  nel  modo  prescritto  dal  secondo  comma
dell'articolo precedente.