(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 50)
                              Art. 50. 
         (Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza) 

 
  Il concessionario e' tenuto a eseguire, nei termini  che  gli  sono
fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che
nel corso della  concessione  siano  prescritti  dall'amministrazione
concedente a tutela dell'incolumita' e della sicurezza. 
  In caso di inosservanza l'amministrazione ha facolta' di sospendere
in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.