(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 21)
                              Art. 21. 
Autocarri e  rimorchi  costruiti  ai  sensi  dell'art.  1  del  regio
                decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809 

 
  Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, art. 4, lett. b). 
  Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 8 (1° comma). 

 
  Gli  autocarri  e  rimorchi  costruiti  in  conformita'  di  quanto
previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809,
hanno diritto per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data  del
collaudo, alla riduzione del 60% sull'ammontare della tassa annua  di
circolazione, di cui alla annessa tariffa F. 
  Sulla   licenza   di   circolazione   il   competente   Ispettorato
compartimentale  della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in
concessione deve annotare il periodo di durata della riduzione  e  la
dichiarazione di conformita'.