Art. 21. Autocarri e rimorchi costruiti ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809 Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, art. 4, lett. b). Decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1058, art. 8 (1° comma). Gli autocarri e rimorchi costruiti in conformita' di quanto previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, hanno diritto per il periodo di tre anni, a decorrere dalla data del collaudo, alla riduzione del 60% sull'ammontare della tassa annua di circolazione, di cui alla annessa tariffa F. Sulla licenza di circolazione il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve annotare il periodo di durata della riduzione e la dichiarazione di conformita'.