Art. 22. Autoveicoli destinati a speciali trasporti Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, art. 4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio e i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50%.