(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 22)
                              Art. 22. 
             Autoveicoli destinati a speciali trasporti 

 
  Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, art. 4. 

 
  Gli  autoveicoli  adibiti  al  trasporto  del  latte,  delle  carni
macellate fresche, delle  immondizie  e  spazzature,  dei  generi  di
monopolio e i  carribotte  per  la  vuotatura  dei  pozzi  neri  sono
soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50%.