(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 23)
                              Art. 23. 
                  Tassa sulla circolazione di prova 

 
  Decreto - legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, art.  12
(3° comma). 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 4. 

 
  La circolazione di prova di cui all'art. 73  del  regio  decreto  8
dicembre 1933, n. 1740, e' soggetta al pagamento delle tasse previste
al n. 3 della annessa tariffa H. 
  Il concessionario ha l'obbligo di  restituire  alla  Prefettura  la
targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza della concessione.