Art. 23. Tassa sulla circolazione di prova Decreto - legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, art. 12 (3° comma). Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 4. La circolazione di prova di cui all'art. 73 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e' soggetta al pagamento delle tasse previste al n. 3 della annessa tariffa H. Il concessionario ha l'obbligo di restituire alla Prefettura la targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza della concessione.