Art. 24. Riduzione della tassa sulla circolazione di prova Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 19 (4° comma). Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, art. 5. Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, art. 6. Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 4 (2° comma). E' concessa la riduzione del 60% sulle tasse di cui al precedente articolo alle fabbriche nazionali di autoveicoli, di autoscafi e di carrozzerie. La stessa riduzione e' accordata ai rappresentanti delle dette fabbriche ed ai concessionari per la vendita di autoveicoli ed autoscafi, a condizione che: a) la rappresentanza o la concessione di vendita sia stata loro conferita con mandato espresso della casa fabbricante; b) abbiano una propria officina di riparazioni; c) siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile non solo per il reddito relativo al contratto di rappresentanza o di concessione, ma anche per quello derivante dall'esercizio della propria officina di riparazioni. Analoga riduzione e' concessa alle officine di riparazione di autoveicoli aventi almeno 12 operai fissi. Non compete alcuna riduzione di tassa per la circolazione di prova dei velocipedi con motore ausiliario.