(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 24)
                              Art. 24. 
          Riduzione della tassa sulla circolazione di prova 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 19 (4° comma). 
  Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, art. 5. 
  Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, art. 6. 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 4 (2° comma). 

 
  E' concessa la riduzione del 60% sulle tasse di cui  al  precedente
articolo alle fabbriche nazionali di autoveicoli, di autoscafi  e  di
carrozzerie. 
  La stessa riduzione e'  accordata  ai  rappresentanti  delle  dette
fabbriche ed ai  concessionari  per  la  vendita  di  autoveicoli  ed
autoscafi, a condizione che: 
    a) la rappresentanza o la concessione di vendita sia  stata  loro
conferita con mandato espresso della casa fabbricante; 
    b) abbiano una propria officina di riparazioni; 
    c) siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile  non
solo per il reddito relativo al  contratto  di  rappresentanza  o  di
concessione, ma  anche  per  quello  derivante  dall'esercizio  della
propria officina di riparazioni. 
  Analoga riduzione e'  concessa  alle  officine  di  riparazione  di
autoveicoli aventi almeno 12 operai fissi. 
  Non compete alcuna riduzione di tassa per la circolazione di  prova
dei velocipedi con motore ausiliario.