(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 25)
                              Art. 25. 
                Circolazione alternativa di rimorchi 

 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 14. 

 
  La circolazione dei rimorchi alternativamente trainati dalla stessa
motrice e' soggetta alla tassa di circolazione dovuta soltanto per il
rimorchio di maggiore portata. 
  Previo accertamento tecnico da  parte  del  competente  Ispettorato
compartimentale della motorizzazione  civile,  tale  agevolazione  e'
subordinata alle seguenti condizioni: 
    1) appartenenza allo stesso  proprietario  dell'autocarro  e  dei
rimorchi; 
    2) annotazione sulla licenza di  circolazione  dell'autocarro,  a
cura  dello  stesso  Ispettorato,  degli  estremi  delle  targhe   di
riconoscimento  dei  rimorchi  di  cui  e'   consentito   il   traino
alternativo ai sensi del presente articolo.