(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 26)
                              Art. 26. 
Trasporto di autovetture e di motoveicoli  nuovi  di  fabbrica  e  di
    parti di ricambio su autocarri e motocarri nuovi di fabbrica 
 
 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 15. 
 
 
  Il trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette,  motocicli
leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica  e  di  parti  di
ricambio su autocarri e motocarri pure nuovi di fabbrica,  muniti  di
foglio di via  rilasciato  dagli  Ispettorati  compartimentali  della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione  ai  sensi
dell'art. 74 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e'  soggetto
alla tassa di cui al n. 4 della annessa tariffa H. 
  Sul foglio di via devono essere sommariamente elencate le parti  di
ricambio trasportate.