(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 27)
                              Art. 27. 
            Trasporti eccezionali di persone su autocarri 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 27. 
  Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 11. 

 
  Per scopi di istruzione, igiene, beneficenza e per altri motivi  di
pubblico interesse, per congressi, riunioni ed altre  manifestazioni,
per gite di societa' atletiche e sportive - specie ove difettino  gli
ordinari mezzi di locomozione - l'autorita' politica, ove non  ostino
motivi di ordine pubblico, puo' autorizzare con speciale permesso  di
durata non superiore a cinque  giorni  il  trasporto  di  persone  su
autocarri. 
  Il  rilascio  del  permesso  e'  subordinato  al  pagamento   della
prescritta  tassa  di  concessione  governativa  e  al   nulla   osta
dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione  civile  e  dei
trasporti in concessione, il quale deve accertare anche  l'efficienza
dell'autocarro a trasportare senza pericolo  persone  sull'itinerario
indicato dal richiedente.