(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 28)
                              Art. 28. 
Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed
                             industriali 

 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 5 e 6. 

 
  Le aziende agricole ed industriali possono  essere  autorizzate  al
trasporto di persone o di cose, purche' non contemporaneo, a mezzo di
autocarri di loro proprieta',  quando  si  tratti  di  provvedere  al
trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza  o  da
un centro di raccolta al posto di lavoro o viceversa. 
  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  precedente  e'  concessa  dal
Prefetto su istanza delle aziende interessate corredata: 
    a) di un certificato della Camera  di  agricoltura,  industria  e
commercio dal quale risulti la necessita' per l'azienda di  usufruire
dell'autorizzazione; 
    b) della certificazione  rilasciata  dal  competente  Ispettorato
compartimentale  della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in
concessione relativa all'idoneita' dell'autocarro all'uso particolare
cui s'intende destinarlo, con indicazione del  numero  massimo  delle
persone che possono essere trasportate.