Art. 28. Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali Legge 9 febbraio 1952, n. 49, artt. 5 e 6. Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto di persone o di cose, purche' non contemporaneo, a mezzo di autocarri di loro proprieta', quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da un centro di raccolta al posto di lavoro o viceversa. L'autorizzazione di cui al comma precedente e' concessa dal Prefetto su istanza delle aziende interessate corredata: a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessita' per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione; b) della certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione relativa all'idoneita' dell'autocarro all'uso particolare cui s'intende destinarlo, con indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate.