Art. 29. Condizioni per ottenere l'autorizzazione Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 7. Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti: 1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto; 2) l'itinerario che l'autocarro e' autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso; 3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso puo' essere effettuato. Il Prefetto puo', per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione. Nelle province nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza e' devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.