(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 29)
                              Art. 29. 
              Condizioni per ottenere l'autorizzazione 

 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 7. 

 
  Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica
sicurezza, concede la richiesta  autorizzazione  con  le  indicazioni
seguenti: 
    1) il numero massimo delle persone di  cui  viene  consentito  il
trasporto; 
    2) l'itinerario  che  l'autocarro  e'  autorizzato  a  percorrere
quando viene adibito allo speciale uso; 
    3) le ore e i giorni nei quali il trasporto  stesso  puo'  essere
effettuato. 
  Il Prefetto puo', per esigenze di ordine  pubblico  e  di  pubblica
sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare l'autorizzazione. 
  Nelle  province  nelle  quali  le  Prefetture  hanno   cessato   di
funzionare, la competenza e' devoluta al Commissario del Governo,  e,
dove questo manchi, al Questore.